Art. 13. Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all'art. 9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in liquidazione.