Art. 13.

  Gli  assicurati  presso  imprese  esercenti  l'assicurazione  della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli  a  motore  e dei natanti che, alla data di entrata in vigore
del  presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con
dichiarazione  di  insolvenza o che vi vengano poste successivamente,
possono  far  valere,  nei  limiti delle somme indicate nell'art. 21,
ultimo  comma,  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990, i diritti
derivanti  dal  contratto nei confronti dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni,  gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per le
vittime  della  strada",  agendo nei confronti dell'impresa designata
per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro o, nel caso previsto
all'art. 9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in
liquidazione.