Art. 14. Nell'ipotesi di intervento prevista dall'art. 19, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il fondo di garanzia per le vittime della strada e' tenuto a provvedere al risarcimento, nei limiti stabiliti da tale articolo, anche dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge. Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978. I contratti di assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in corso a tale data sono adeguati di diritto alle predette disposizioni. Le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e nono comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel nuovo testo introdotto con l'art. 1 del presente decreto, entrano in vigore dal 1 gennaio 1978. Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1976 per la copertura degli incrementi delle riserve tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite per l'esercizio 1975. Le imprese hanno termine fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto.