Art. 14.

  Nell'ipotesi  di  intervento  prevista  dall'art.  19, primo comma,
lettera  c),  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990, il fondo di
garanzia  per  le  vittime  della  strada  e'  tenuto a provvedere al
risarcimento,  nei limiti stabiliti da tale articolo, anche dei danni
per  sinistri  avvenuti  anteriormente  all'entrata  in  vigore della
predetta legge.
  Le  modifiche  apportate  dall'art.  1  del  presente decreto, agli
articoli  1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera c), della legge 24
dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978. I
contratti  di  assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati  dalla  circolazione  dei  veicoli  in corso a tale data sono
adeguati di diritto alle predette disposizioni.
  Le  disposizioni  contenute nel secondo, terzo, quarto e nono comma
dell'art.  11  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel nuovo testo
introdotto con l'art. 1 del presente decreto, entrano in vigore dal 1
gennaio 1978.
  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  7 si applicano a decorrere dal
bilancio  dell'esercizio 1976 per la copertura degli incrementi delle
riserve  tecniche  da costituire per tale esercizio rispetto a quelle
costituite  per  l'esercizio 1975. Le imprese hanno termine fino alla
approvazione  del  bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero
importo  delle  riserve  tecniche  alle  disposizioni  stabilite  dal
presente decreto.