Art. 15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato saranno emanate le norme necessarie per adeguare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, alle modificazioni apportate con il presente decreto alla legge 24 dicembre 1969, n. 990; con lo stesso decreto sara' modificata la composizione del comitato di cui all'art. 20, primo comma, della suddetta legge n. 990, tenendo conto dei nuovi compiti affidati all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".