Art. 15.

  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  su  proposta  del  Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato  saranno  emanate  le  norme necessarie per adeguare il
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre  1970,  n. 973, alle modificazioni apportate con il presente
decreto  alla  legge  24 dicembre 1969, n. 990; con lo stesso decreto
sara'  modificata  la  composizione  del comitato di cui all'art. 20,
primo  comma,  della  suddetta  legge n. 990, tenendo conto dei nuovi
compiti affidati all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".