Art. 2.

  In   occasione  di  ciascuna  scadenza  annuale  dei  contratti  di
assicurazione  obbligatoria  relativi  ai  veicoli  a  motore  di cui
all'art.  1  della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono
rilasciare al contraente una attestazione che indichi:
    a)  la  data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene
rilasciata;
    b)  la  forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il
contratto;
    c)  la  classe  di merito di provenienza e quella di assegnazione
del  contratto per l'annualita' successiva, nel caso che il contratto
sia  stato  stipulato  sulla  base di clausole che prevedano, ad ogni
scadenza  annuale,  la  variazione  in  aumento ed in diminuzione del
premio   applicato   all'atto  della  stipulazione  in  relazione  al
verificarsi  o  meno  di  sinistri  nel  corso di un certo periodo di
tempo.
  La  predetta attestazione deve essere sempre esibita dal contraente
nel  caso  che  lo  stesso  stipuli  altro  contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.