Art. 2. In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione che indichi: a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata; b) la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto; c) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento ed in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. La predetta attestazione deve essere sempre esibita dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.