Art. 3.

  Per  i  sinistri  con  soli  danni  a  cose,  l'assicuratore, entro
sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  di risarcimento
presentata  secondo le modalita' indicate nell'art. 22 della legge 24
dicembre  1969,  n.  990,  alla  quale deve essere allegata copia del
modulo  di  denuncia  di cui all'art. 5, debitamente compilato, e che
deve  recare  la  indicazione  del luogo e dei giorni e ore in cui le
cose   danneggiate   sono  disponibili  per  l'ispezione  diretta  ad
accertare  l'entita'  del  danno,  comunica  al danneggiato la misura
della  somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i
quali non ritiene di fare offerta.
  Il  termine  di  cui al precedente comma e' ridotto a trenta giorni
quando  il  modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro stesso.
  Se  il  danneggiato  dichiara  di  accettare  la  somma offertagli,
l'impresa  deve  provvedere  al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione.
  Entro  ugual  termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta
al  danneggiato  che  abbia comunicato di non accettare l'offerta. La
somma   in  tal  modo  corrisposta  e'  imputata  nella  liquidazione
definitiva del danno.
  Decorsi  trenta  giorni dalla comunicazione senza che l'interessato
abbia  fatto  pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere
al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita' ed effetti.
  Agli   effetti  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
precedenti  commi  l'assicuratore  non  puo'  opporre  al danneggiato
l'eventuale  inadempimento  da  parte dell'assicurato dell'obbligo di
avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
  L'inosservanza   dei   termini  prescritti  nel  presente  articolo
importa,  oltre  al  pagamento  degli  interessi e al risarcimento di
eventuali  danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura
pari  alla  somma  offerta dall'impresa ed in ogni caso in misura non
inferiore a lire centomila.
  Per  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria  si  osservano  le
disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
  La  competenza  per  l'irrogazione  delle  sanzioni e' degli uffici
provinciali  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato che ne
versano   l'importo   all'Istituto   nazionale  delle  assicurazioni,
gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada".
  L'autorizzazione     ad     esercitare     l'assicurazione    della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli  a  motore  e dei natanti puo' essere revocata, oltre che nei
casi  previsti  dall'art.  16  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990,
anche  nel  caso  di  ripetuta violazione da parte dell'impresa delle
disposizioni stabilite dal presente articolo.