Art. 3. Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalita' indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata copia del modulo di denuncia di cui all'art. 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di cui al precedente comma e' ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro stesso. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita' ed effetti. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile. L'inosservanza dei termini prescritti nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura pari alla somma offerta dall'impresa ed in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni e' degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo.