Art. 4.

  Nel  caso  di  danno  alle  persone,  il  risarcimento  dovuto  per
inabilita'  temporanea  o invalidita' permanente e' determinato sulla
base del reddito annuo lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti
risultante  dall'ultima  dichiarazione  presentata dal danneggiato ai
fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi
previsti  dalla  legge,  dall'apposita  certificazione rilasciata dal
datore  di  lavoro,  ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Le  spese  sostenute  dagli  ospedali  per  le  prestazioni di cure
mediche  e  per  la somministrazione di medicamenti e per il ricovero
debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono
stipulare  con  gli  assicuratori  e  le  imprese  designate apposite
convenzioni  per  la  determinazione, anche in via forfettaria, delle
somme da rimborsare e delle modalita' del rimborso.