Art. 6. Le imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a redigere annualmente e a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il bilancio dell'esercizio, un apposito rendiconto per la gestione della predetta assicurazione. Il rendiconto, che deve essere redatto in conformita' di un modello approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, forma parte integrante del bilancio. Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, in conformita' delle disposizioni stabilite per la sua formazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il piano dei conti che le imprese di assicurazione debbono adottare nella loro gestione.