Art. 6.

  Le  imprese  che  esercitano  l'assicurazione della responsabilita'
civile  per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei  natanti  sono  tenute  a  redigere annualmente e a presentare al
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, con il
bilancio dell'esercizio, un apposito rendiconto per la gestione della
predetta  assicurazione.  Il  rendiconto,  che deve essere redatto in
conformita'  di  un  modello  approvato  con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, forma parte integrante del
bilancio.
  Dal   rendiconto  debbono  risultare  tutti  i  costi  e  i  ricavi
imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, in
conformita'  delle  disposizioni  stabilite per la sua formazione dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Il   Ministro   per   l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato
stabilisce, con proprio decreto, il piano dei conti che le imprese di
assicurazione debbono adottare nella loro gestione.