Art. 7. 
 
  La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo
unico  delle  leggi  sull'esercizio   delle   assicurazioni   private
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24  dicembre  1969,
n. 990, relative al portafoglio italiano  delle  assicurazioni  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del
bilancio disponibilita' comprese fra quelle delle seguenti specie: 
    1) depositi in numerario  presso  la  Banca  d'Italia,  la  Cassa
depositi e prestiti o  presso  le  casse  di  risparmio  ordinario  o
postali; presso istituti di credito di diritto pubblico o  banche  di
interesse nazionale; 
    2) titoli  del  debito  pubblico,  buoni  postali  di  risparmio,
cartelle  di  credito  comunale  e  provinciale  emesse  dalla  Cassa
depositi e prestiti; 
    3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche
con ordinamento autonomo, da regioni, province e  comuni  e  da  enti
pubblici  istituiti  esclusivamente  per  l'adempimento  di  funzioni
statali; 
    4) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati  ad  esercitare
il credito fondiario sul territorio della Repubblica; 
    5) obbligazioni emesse dagli enti e societa'  indicati  dall'art.
67, lettera b), della legge 12 ottobre  1971,  numero  865,  e  mutui
debitamente garantiti a detti enti e societa'; 
    6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni  immobili  situati
nel territorio della Repubblica, per una  somma  che  non  ecceda  la
meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 
    7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e  ad
altri enti pubblici; 
    8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di  credito
fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito
per le imprese di pubblica utilita' e del Consorzio di credito per le
opere pubbliche; 
    9) titoli azionari ed obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del
CIS,  dell'IRI,  dell'ENEL,  dell'ENI,  dell'EFIM,  dell'EGAM  e   di
societa' da  questi  controllate  nonche'  di  societa'  per  azioni,
escluse le societa' di assicurazione,  quotate  in  borsa  da  almeno
cinque anni; 
    10) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi
da ipoteche. 
  Il  Ministro  per  l'industria,  il   commercio   e   l'artigianato
stabilisce  con  proprio  decreto,  da  emanarsi   entro   tre   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto su  conformi  indicazioni
del CIPE, le quote  massime  della  riserva  premi  e  della  riserva
sinistri  che  le  imprese  potranno  investire  in  ciascuna   delle
categorie di attivita' indicate al precedente comma. Per  determinate
categorie di attivita' potranno essere stabilite anche  quote  minime
di investimento.