Art. 7. La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilita' comprese fra quelle delle seguenti specie: 1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti o presso le casse di risparmio ordinario o postali; presso istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale; 2) titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; 3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali; 4) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica; 5) obbligazioni emesse dagli enti e societa' indicati dall'art. 67, lettera b), della legge 12 ottobre 1971, numero 865, e mutui debitamente garantiti a detti enti e societa'; 6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici; 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; 9) titoli azionari ed obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di societa' da questi controllate nonche' di societa' per azioni, escluse le societa' di assicurazione, quotate in borsa da almeno cinque anni; 10) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attivita' indicate al precedente comma. Per determinate categorie di attivita' potranno essere stabilite anche quote minime di investimento.