Art. 8. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio. Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla circolazione dei veicoli o dai natanti assicurati e' disciplinato dall'art. 19, primo comma, lettera c), della legge sopra citata. Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e con la stessa polizza a quella obbligatoria di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 83 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.