Art. 8.

  In  caso  di  liquidazione  coatta  amministrativa  di  una impresa
autorizzata  all'esercizio  dell'assicurazione  della responsabilita'
civile  per  i  danni  causati  dalla  circolazione dei veicoli e dei
natanti,   i  contratti  di  assicurazione  in  corso  alla  data  di
pubblicazione  del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento
dell'obbligo  di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano,
nei   limiti   delle   somme   minime   per   cui   e'   obbligatoria
l'assicurazione,  a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto
o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.
  Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla
circolazione  dei  veicoli  o  dai natanti assicurati e' disciplinato
dall'art. 19, primo comma, lettera c), della legge sopra citata.
  Per  ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e
con  la  stessa  polizza  a  quella obbligatoria di cui al precedente
comma,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni di cui all'art. 83
del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.