Art. 9. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore puo' essere autorizzato a procedere, anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente art. 8. Con lo stesso decreto di liquidazione e' indicata una delle imprese designate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della citata legge n. 990 per l'assistenza tecnica del commissario liquidatore nell'assolvimento del compito suddetto.