Art. 9.

  In  caso  di  liquidazione  coatta  amministrativa  di  una impresa
autorizzata  all'esercizio  dell'assicurazione  della responsabilita'
civile  per  i  danni  causati  dalla  circolazione dei veicoli e dei
natanti,   il  commissario  liquidatore  puo'  essere  autorizzato  a
procedere,  anche  per  conto  del  "Fondo di garanzia per le vittime
della  strada"  ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24
dicembre  1969,  n.  990,  alla  liquidazione  dei danni verificatisi
anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche'
di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al
primo comma del precedente art. 8.
  Con lo stesso decreto di liquidazione e' indicata una delle imprese
designate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della citata legge n.
990    per   l'assistenza   tecnica   del   commissario   liquidatore
nell'assolvimento del compito suddetto.