Art. 10.
              (Concessione relativa ad opere o impianti
                    non destinati alla residenza)

  La  concessione  relativa  a  costruzioni  o  impianti destinati ad
attivita'  industriali  o  artigianali dirette alla trasformazione di
beni  ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un
contributo  pari  alla  incidenza  delle  opere di urbanizzazione, di
quelle  necessarie  al  trattamento  e  allo  smaltimento dei rifiuti
solidi,  liquidi  e  gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei  luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di
tali  opere  e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base  a  parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle
lettere  a)  e  b) del precedente articolo 5, nonche' in relazione ai
tipi di attivita' produttiva.
  La  concessione  relativa  a  costruzioni  o  impianti destinati ad
attivita'   turistiche,   commerciali   e   direzionali  comporta  la
corresponsione  di  un  contributo  pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione,  determinata  ai  sensi  del  precedente  articolo 5,
nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
di  costruzione  da  stabilirsi,  in  relazione  ai  diversi  tipi di
attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
  Qualora  la  destinazione  d'uso  delle  opere  indicate  nei commi
precedenti,  nonche'  di  quelle  nelle  zone  agricole  previste dal
precedente  articolo  9,  venga  comunque  modificata  nei dieci anni
successivi   all'ultimazione   dei   lavori,  il  contributo  per  la
concessione  e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione,   determinata   con   riferimento   al   momento  della
intervenuta variazione.