Art. 13.
                (Programmi pluriennali di attuazione)

  L'attuazione  degli  strumenti  urbanistici  generali avviene sulla
base  di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e
le  zone  -  incluse  o  meno  in  piani particolareggiati o in piani
convenzionati  di  lottizzazione  -  nelle quali debbono realizzarsi,
anche  a  mezzo  di  comparti,  le previsioni di detti strumenti e le
relative  urbanizzazioni,  con riferimento ad un periodo di tempo non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
  Nella   formulazione   dei   programmi  deve  essere  osservata  la
proporzione  tra  aree  destinate all'edilizia economica e popolare e
aree  riservate  all'attivita'  edilizia  privata, stabilita ai sensi
dell'articolo  3  della  legge  18  aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni,   come  modificato  ai  sensi  dell'articolo  2  della
presente legge.
  La  regione  stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed
il   procedimento   di   formazione   dei  programmi  pluriennali  di
attuazione,  individua  i  comuni: esonerati, anche in relazione alla
dimensione,   all'andamento   demografico   ed  alle  caratteristiche
geografiche,  storiche  ed  ambientali - fatta comunque eccezione per
quelli   di   particolare   espansione   industriale  e  turistica  -
dall'obbligo  di  dotarsi  di  tali programmi e prevede le forme e le
modalita'  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi  nei confronti dei
comuni inadempienti.
  Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui
all'articolo  1 della presente legge e' data solo per le aree incluse
nei  programmi  di  attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e
gli  interventi  previsti  dal  precedente articolo 9, sempreche' non
siano  in  contrasto  con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
generali.
  Fino  all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei
casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni
obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
  Qualora  nei  tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi
titolo  non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti
in   consorzio,   il  comune  espropria  le  aree  sulla  base  delle
disposizioni  della  legge  22  ottobre 1971, n. 865, come modificata
dalla presente legge.
  Le  disposizioni  del  comma  precedente  non  si applicano ai beni
immobili di proprieta' dello Stato.
  La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree
espropriate.
  Nei  comuni  esonerati  trova applicazione la norma di cui al primo
comma del precedente articolo 4.