Art. 14. 
                   (Indennita' di espropriazione) 
 
  Al primo comma dell'articolo 12 della legge  22  ottobre  1971,  n.
865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio  1974,  n.
115, convertito, con modificazioni, nella legge 27  giugno  1974,  n.
247, la cifra "30 per cento",  e'  sostituita  dalla  cifra  "50  per
cento". 
  All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono  aggiunti
i seguenti commi: 
  "L'espropriante  dispone  il  pagamento  dell'indennita'  accettata
entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. 
  Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale,
l'amministrazione competente emette il provvedimento che  dispone  il
pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla  comunicazione  del
provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge  3  aprile
1926, n. 686, e successive modificazioni. 
  A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi  precedenti,
sono dovuti gli interessi in  misura  pari  a  quella  del  tasso  di
sconto". 
  L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Qualora l'indennita' non sia accettata nel termine di cui al primo
comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede
la determinazione della indennita' alla  commissione  competente  per
territorio di cui  all'articolo  16.  La  commissione,  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta  del  presidente  della   giunta   regionale
determina l'indennita' sulla base del valore agricolo con riferimento
alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in
relazione  all'esercizio  della  azienda  agricola  e   la   comunica
all'espropriante. 
  L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili
ai quali le stime si riferiscono  mediante  avvisi  notificati  nelle
forme degli atti processuali  civili;  deposita  la  relazione  della
commissione nella segreteria del comune  e  rende  noto  al  pubblico
l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo
10.". 
  I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Con provvedimento della regione e' istituita, in  ogni  provincia,
una  commissione   composta   dal   presidente   dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato,  che  la  presiede,  dall'ingegnere
capo  dell'ufficio  tecnico  erariale   o   da   un   suo   delegato,
dall'ingegnere capo del genio  civile  o  da  un  suo  delegato,  dal
presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia
o da un suo delegato, nonche' da due esperti nominati  dalla  regione
in materia urbanistica ed edilizia e da tre  esperti  in  materia  di
agricoltura e  di  foreste  scelti  dalla  regione  stessa  su  terne
proposte   dalle   associazioni   sindacali   agricole   maggiormente
rappresentative. 
  La regione, ove particolari esigenze lo richiedano,  puo'  disporre
la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima
composizione della commissione di cui al primo comma. A tal  fine  la
regione nomina gli ulteriori componenti. 
  La commissione di cui al  primo  comma  ha  sede  presso  l'ufficio
tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla  costituzione
della segreteria della commissione ed all'assegnazione  ad  essa  del
personale necessario. 
  La  commissione  determina  ogni  anno,  entro   il   31   gennaio,
nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale  dell'Istituto  centrale  di  statistica,  il
valore agricolo medio,  nel  precedente  anno  solare,  dei  terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi  di
coltura effettivamente praticati. 
  L'indennita' di espropriazione,  per  le  aree  esterne  ai  centri
edificati di cui all'articolo 18, e' commisurata al  valore  agricolo
medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in
atto nell'area da espropriare. 
  Nelle  aree  comprese  nei   centri   edificati   l'indennita'   e'
commisurata al valore agricolo medio della  coltura  piu'  redditizia
tra quelle che,  nella  regione  agraria  in  cui  ricade  l'area  da
espropriare, coprono una superficie  superiore  al  5  per  cento  di
quella coltivata della regione agraria stessa. 
  Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente: 
    da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di  comuni  fino  a  100
mila abitanti; 
    da 4  a  10  se  l'area  ricade  nel  territorio  di  comuni  con
popolazione superiore a 100 mila abitanti. 
  Per la determinazione dell'indennita' relativa alle  aree  comprese
nei centri edificati,  la  commissione  di  cui  al  primo  comma  e'
integrata dal sindaco o da un suo delegato". 
  Il primo comma dell'articolo 17 della legge  22  ottobre  1971,  n.
865, e' sostituito dal seguente: 
  "Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal  proprietario
diretto coltivatore, nell'ipotesi di  cessione  volontaria  ai  sensi
dell'articolo, 12, primo comma, il prezzo di cessione e'  determinato
in misura tripla  rispetto  all'indennita'  provvisoria,  esclusa  la
maggiorazione prevista dal suddetto articolo". 
  Al primo comma dell'articolo 19 della legge  22  ottobre  1971,  n.
865, le parole:  "dell'ufficio  tecnico  erariale",  sono  sostituite
dalle seguenti: "della commissione di cui all'articolo 16". 
  Al terzo comma dell'articolo 20 della legge  22  ottobre  1971,  n.
865,  le  parole:  "L'ufficio  tecnico   erariale   provvede",   sono
sostituite dalle seguenti: "La commissione  di  cui  all'articolo  16
provvede"  e  le  parole:  "un   ventesimo   dell'indennita'",   sono
sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo dell'indennita'". 
  All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' aggiunto in
fine il seguente comma: 
  "Il  disposto  del  secondo  comma  del  presente   articolo   deve
intendersi  applicabile  anche  alle  occupazioni  preordinate   alla
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4
del  decreto-legge  2  maggio   1974,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.".