Art. 15.
                      (Sanzioni amministrative)

  Il  mancato  versamento  del  contributo  nei  termini  di  cui  al
precedente articolo 11 comporta:
    a)  la  corresponsione  degli  interessi  legali  di  mora  se il
versamento avviene nei successivi trenta giorni;
    b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi
legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
    c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo
si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
  La  vigilanza  sulle costruzioni e' esercitata dal sindaco ai sensi
dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  Le  opere  eseguite  in  totale  difformita'  o  in  assenza  della
concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario,
entro  il  termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le
predette  opere  sono  gratuitamente  acquisite,  con  l'area  su cui
insistono,  al  patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a
fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
  L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
  L'ordinanza  e'  vidimata  e  resa  esecutiva dal pretore nella cui
giurisdizione  ricade  il comune interessato e costituisce titolo per
la  trascrizione  nei  registri  immobiliari  e  per la immissione in
possesso.
  Contro  l'ordinanza  del  sindaco puo' essere presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
  Gli  atti giuridici aventi per oggetto unita' edilizie costruite in
assenza  di  concessione  sono  nulli  ove  da  essi  non risulti che
l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.
  Qualora  l'opera  eseguita in totale difformita' o in assenza della
concessione   contrasti   con   rilevanti   interessi  urbanistici  o
ambientali  ovvero  non  possa  essere  utilizzata per fini pubblici,
viene demolita a spese del suo costruttore.
  In   caso  di  annullamento  della  concessione,  qualora  non  sia
possibile  la  rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
riduzione  in  pristino,  il  sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato  dall'ufficio  tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio
tecnico  e'  notificata  alla  parte  dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
  I  contributi,  le  sanzioni  e le spese di cui alla presente legge
vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio
decreto  14 aprile 1910, n. 639, che e' emessa dal sindaco del comune
interessato.
  Le  opere  realizzate  in  parziale  difformita'  dalla concessione
debbono  essere  demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui
le  opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della
parte  conforme,  il  sindaco applica una sanzione pari al doppio del
valore   della  parte  dell'opera  realizzata  in  difformita'  dalla
concessione.
  Non  si  precede  alla  demolizione  ovvero  all'applicazione della
sanzione  di  cui  al  comma  precedente nel caso di realizzazione di
varianti,  purche'  esse  non  siano  in  contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e
la  destinazione  d'uso  delle  costruzioni  per  le  quali  e' stata
rilasciata  la  concessione.  Le  varianti  dovranno  comunque essere
approvate prima del rilascio del certificato di abitabilita'.
  Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione
o  in  assenza  di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti
territoriali,   sono  gratuitamente  acquisite,  rispettivamente,  al
demanio  dello  Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi
(salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e
spese   del   costruttore  entro  sessanta  giorni,  qualora  l'opera
contrasti  con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso
di  mancata  esecuzione  dell'ordine,  alla  demolizione  provvede il
comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
  Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione
si  applica  il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.
La  sanzione ivi prevista e' comminata dallo Stato o dagli altri enti
territoriali interessati.
  E'  vietato  a  tutte  le aziende erogatrici di servizi pubblici di
somministrare  le  loro  forniture per l'esecuzione di opere prive di
concessione.