Art. 16.
                      (Tutela giurisdizionale)

  I  ricorsi  giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la
concessione viene data o negata nonche' contro la determinazione e la
liquidazione  del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli
15  e  18  sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi
regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44,
primo  comma,  del  regio  decreto  26  giugno 1924, n. 1054, possono
disporre altresi' le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.