Art. 16. (Tutela giurisdizionale) I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonche' contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresi' le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.