Art. 17. 
                          (Sanzioni penali) 
 
  Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato e  ferme  le
sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica: 
    a) l'ammenda fino a  lire  2  milioni  per  l'inosservanza  delle
norme, prescrizioni e modalita'  esecutive  previste  dalla  presente
legge,  dalla  legge  17  agosto  1942,   n.   1150,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, in  quanto  applicabile,  nonche'  dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; 
    b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a  lire  5  milioni
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o in  assenza
della concessione o di prosecuzione di essi  nonostante  l'ordine  di
sospensione o di inosservanza del  disposto  dell'articolo  28  della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.