Art. 18.
                         (Norme transitorie)

  Rimangono  salve  le  licenze  edilizie  gia'  rilasciate, anche in
attuazione  di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in
vigore  della presente legge, purche' i lavori siano completati entro
quattro  anni  dalla  stessa  data,  cosi'  da  rendere  gli  edifici
abitabili  o  agibili. Per la parte non completata entro tale termine
dovra' essere richiesta la concessione.
  Fermi  restando  gli  oneri  di  urbanizzazione,  la  quota  di cui
all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:
    non  e'  dovuta  per  le istanze presentate fino a sei mesi dalla
data predetta;
    e'  ridotta  al  30  per cento della misura stabilita dalle norme
della  presente  legge per le istanze di concessione presentate entro
dodici mesi dalla stessa data;
    e'  ridotta  al 60 per cento della misura medesima per le istanze
di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
  Le  disposizioni  del  precedente comma non si applicano qualora le
istanze  non  siano  corredate  dagli  atti,  documenti  ed elaborati
previsti  dalle  vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti
presentati  vengano  assoggettati  a varianti essenziali su richiesta
del concessionario prodotta oltre i termini su indicati.
  In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i
benefici  ivi  previsti  non  puo'  essere  data  dopo  un anno dalla
presentazione  delle  istanze  stesse,  salvo che sia successivamente
intervenuta  decisione  di  annullamento del silenzio-rifiuto o di un
provvedimento negativo emesso dal comune.
  I  lavori  oggetto  delle  concessioni  di cui sopra debbono essere
completati  entro  tre  anni dalla data di rilascio, cosi' da rendere
gli edifici abitabili o agibili.
  In  caso  di  mancato completamento delle opere entro il termine su
indicato,  il  concessionario  e' tenuto al pagamento di una sanzione
pari  al  doppio  del  contributo  di concessione dovuto per la parte
dell'opera non ultimata.
  Per  i  piani  di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8
della  legge 6 agosto 1967, n. 765, gia' approvati, restano fermi gli
oneri  di  urbanizzazione  convenzionata.  Il  rilascio delle singole
concessioni  e'  subordinato  soltanto  al  pagamento della quota del
costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.