Art. 19. Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennita' predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione.