Art. 19.

  Le  disposizioni  di  cui  al precedente articolo 14, in materia di
determinazione  dell'indennita'  di  espropriazione e di occupazione,
non  si  applicano  ai  procedimenti  in  corso  se  la  liquidazione
dell'indennita'  predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o
definita  con  sentenza  passata in giudicato alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  Fino  all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le
competenze  attribuite  a  queste  sono  svolte  dall'ufficio tecnico
erariale,  il  quale  applica i criteri previsti dalla presente legge
per   la   determinazione  dell'indennita'  di  espropriazione  e  di
occupazione.