Art. 2.
              (Piani di zona e demani comunali di aree)

  Per  le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962,  n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51
della  legge  22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto
dalle norme della stessa legge n. 865.
  Anche  per  tali aree e' necessario il provvedimento del sindaco di
cui all'articolo 1 della presente legge.
  Il  primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
gia' sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e' sostituito dal seguente:
  "L'estensione  delle  zone da includere nei piani e' determinata in
relazione  alle  esigenze  dell'edilizia  economica e popolare per un
decennio  e  non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al
70  per  cento  di  quella  necessaria  a  soddisfare  il  fabbisogno
complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
  L'articolo  26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' abrogato. Le
aree  gia'  vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al
regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
salvo   quanto   previsto   nell'undicesimo,  nel  sedicesimo  e  nel
diciottesimo  comma  dello stesso articolo 35 per cio' che concerne i
requisiti soggettivi.
  Nei  comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo
i  dati  risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge
22  ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino
alla data dal 31 dicembre 1980.