Art. 21.
                        (Disposizioni finali)

  Restano  in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e
della legge 2 agosto 1975, n. 393.
  Restano  altresi'  in  vigore  le  norme della legge urbanistica 17
agosto  1942,  n.  1150,  e successive modificazioni ed integrazioni,
sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed
intendendosi    la    espressione   "licenza   edilizia"   sostituita
dall'espressione "concessione".