Art. 4.
                 (Caratteristiche della concessione)

  La  concessione  e'  data dal sindaco al proprietario dell'area o a
chi abbia titolo per richiederla con le modalita', con la procedura e
con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle
previsioni  degli  strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e,
nei  comuni  sprovvisti  di  detti  strumenti,  a norma dell'articolo
41-quinquies,  primo  e  terzo  comma,  della legge medesima, nonche'
delle ulteriori norme regionali.
  Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a
coloro  che  siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi
dell'amministrazione, al godimento del bene.
  Nell'atto  di  concessione  sono  indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
  Il  termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un
anno;  il  termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
abitabile  o  agibile,  non  puo'  essere superiore a tre anni e puo'
essere  prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei
alla  volonta' del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare
i lavori durante la loro esecuzione.
  Un  periodo  piu'  lungo  per  l'ultimazione dei lavori puo' essere
concesso  esclusivamente  in  considerazione della mole dell'opera da
realizzare     o     delle     sue     particolari    caratteristiche
tecnico-costruttive;  ovvero  quando  si tratti di opere pubbliche il
cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
  Qualora  i  lavori  non  siano  ultimati  nel termine stabilito, il
concessionario  deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova
concessione;  in  tal caso la nuova concessione concerne la parte non
ultimata.
  La  concessione  e' trasferibile ai successori o aventi causa. Essa
non  incide  sulla  titolarita'  della  proprieta' o di altri diritti
reali  relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio
ed  e'  irrevocabile,  fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della
presente  legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa.
Resta   fermo   inoltre   il  disposto  di  cui  al  penultimo  comma
dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  La  regione  stabilisce  le  forme  e  le modalita' d'esercizio dei
poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei
termini di legge.
  A  decorrere dal 1 gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo
4  della  legge  1  giugno  1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli
strumenti  urbanistici  generali  e  in mancanza di norme regionali e
fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i
seguenti limiti:
    a)  fuori  del  perimetro  dei  centri  abitati definito ai sensi
dell'articolo  17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a
scopo residenziale non puo' superare l'indice di metri cubi 0,03, per
metro quadrato di area edificabile;
    b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo
17  della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere
di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria
    o  straordinaria,  di  consolidamento  statico  e  di risanamento
    igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi
non possono superare un decimo dell'area di proprieta'.