Art. 6.
              (Determinazione del costo di costruzione)

  Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 per i nuovi
edifici  e'  determinato  annualmente, con decreto del Ministro per i
lavori  pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui
all'articolo  8,  terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n.
1022,  convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n.
1179.
  Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con
caratteristiche  tipologiche  superiori  a  quelle  considerate dalla
citata  legge  per  le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
  Il  contributo  afferente  alla  concessione comprende una quota di
detto  costo,  variabile  dal  5  al  20  per  cento, quota che viene
determinata  dalla  regione in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.
  Nella  prima applicazione della presente legge il decreto di cui al
primo  e  secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge medesima.
  Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
e'  determinato  in  relazione al costo degli interventi stessi cosi'
come  individuati  dal  comune  in  base  ai  progetti presentati per
ottenere la concessione.