Art. 7.
                      (Edilizia convenzionata)

  Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli
edifici  esistenti,  il contributo di cui al precedente articolo 3 e'
ridotto   alla   sola   quota   di  cui  all'articolo  5  qualora  il
concessionario  si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune,
ad  applicare  prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione tipo prevista dal successivo articolo 8.
  Nella  convenzione  puo'  essere  prevista la diretta esecuzione da
parte  dell'interessato  delle  opere di urbanizzazione, in luogo del
pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono
essere  descritte  le  opere  da  eseguire e precisati i termini e le
garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
  Fino    all'approvazione    da    parte    della    regione   della
convenzione-tipo,  le convenzioni previste dal presente articolo sono
stipulate   in   conformita'   ad  uno  schema  di  convenzione-tipo,
deliberato  dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al
successivo articolo 8.
  Puo'  tener  luogo  della convenzione un atto unilaterale d'obbligo
con  il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni
stabilite  nella  convenzione-tipo  ed  a  corrispondere  nel termine
stabilito  la  quota  relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad
eseguire direttamente le opere stesse.
  La  convenzione  o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei
registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.