Art. 9.
                         (Cessione gratuita)

  Il contributo di cui al precedente articolo 3 non e' dovuto:
    a)  per  le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese
le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore    agricolo   a   titolo   principale,   ai   sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
    b)  per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e
di  ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili
di   calpestio  e  mutamento  della  destinazione  d'uso,  quando  il
concessionario  si  impegni,  mediante  convenzione  o atto d'obbligo
unilaterale,  a  praticare  prezzi  di  vendita e canoni di locazione
degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione;
    c)  per  gli  interventi  di manutenzione straordinaria, restando
fermo  che  per  la  manutenzione  ordinaria  la  concessione  non e'
richiesta;
    d)  per  gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,
di  ristrutturazione  e di ampliamento, in misura non superiore al 20
per cento, di edifici unifamiliari;
    e)   per  le  modifiche  interne  necessarie  per  migliorare  le
condizioni  igieniche  o  statiche  delle  abitazioni, nonche' per la
realizzazione  dei  volumi  tecnici  che  si rendano indispensabili a
seguito  della installazione di impianti tecnologici necessari per le
esigenze delle abitazioni;
    f)  per  gli  impianti,  le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
    g)  per  le  opere  da  realizzare  in  attuazione  di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'.
  Per  le  opere  realizzate  dai  soggetti  di  cui al secondo comma
dell'articolo  4  il  contributo per la concessione - da determinarsi
dal  comune  ai sensi del precedente articolo 5 - e' commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
  Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.