La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  ed  il  secondo  comma dell'articolo 213 del testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
sostituiti dai seguenti:
  "L'indennita'   giornaliera   per  inabilita'  temporanea  assoluta
derivante  da  infortunio  sul  lavoro  in  agricoltura, che comporti
l'astensione  dal  lavoro  per  piu'  di tre giorni, e' corrisposta a
partire  dal  quarto  giorno  e  per  tutta la durata dell'inabilita'
stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere
a)  e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della
retribuzione  media  giornaliera determinata con decreto ministeriale
ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.
  Ove  la  durata  dell'inabilita'  di  cui  al  comma  precedente si
prolunghi  oltre  i novanta giorni, anche non continuativi, la misura
dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo
giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di
cui al comma precedente".