Art. 2.

  Le  disposizioni  di  cui all'articolo precedente si applicano agli
infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.
  Resta  salva  l'applicazione,  se  piu' favorevole, dell'indennita'
giornaliera  prevista  dal  decreto  ministeriale  15  novembre 1974,
concernente     la     rivalutazione    triennale    delle    rendite
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali nel settore agricolo.