Art. 2. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976. Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dell'indennita' giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.