Art. 3. 
 
  Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante
per i casi di inabilita' permanente, assoluta o parziale, e per morte
ai lavoratori agricoli  di  eta'  non  superiore  a  sedici  anni  e'
equiparato al trattamento economico previsto  dall'articolo  215  del
testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie   professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni.