Art. 4. 
 
  Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e'  fissato  nella  misura  del
3,50  per  cento  delle  retribuzioni   imponibili   dei   lavoratori
dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota  capitaria  annua  di  cui
all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori
autonomi ed i concedenti di terreni  a  mezzadria  e  a  colonia,  e'
fissata nella misura di L. 750 per ogni unita' attiva  facente  parte
del  nucleo  coltivatore  diretto-allevatore  diretto,   colonico   o
mezzadrile. 
  Il contributo di cui ai precedenti commi puo'  essere  variato  con
decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro per  il  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro in relazione  al  fabbisogno  annuale  della
gestione agricola. 
  Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione e' obbligatoria
qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo  della  gestione
risulti superiore del 10 per cento rispetto a  quello  dell'esercizio
precedente.