Art. 5.

  I   lavoratori  agricoli  dipendenti,  che  in  base  ai  contratti
collettivi  o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario
orario  di  lavoro  settimanale presso una medesima impresa agricola,
hanno  diritto  alla  iscrizione  negli  elenchi  nominativi  per sei
giornate  di  occupazione  con l'obbligo, per i datori di lavoro, del
versamento dei relativi contributi assicurativi.