Art. 7. 
 
  Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino  iscritti
negli elenchi nominativi per un numero  di  giornate  di  lavoro  non
inferiore a 101 e non superiore a 150 e' dovuto a  decorrere  dal  1°
gennaio  1977,  in  luogo  dell'indennita'  di  disoccupazione   loro
spettante ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per  cento
della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8  agosto  1972,
n. 457. 
  I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963,
n. 322, e successive modificazioni e  integrazioni,  sono  ammessi  a
provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite  nei
suddetti  elenchi  mediante  una  dichiarazione,  convalidata   dalla
commissione locale per la manodopera agricola prevista  dall'articolo
7  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  11  marzo  1970,  n.  83,  da  produrre
all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di
disoccupazione, attestante i periodi di  occupazione  in  agricoltura
nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e i  datori  di  lavoro
presso i quali hanno svolto la loro  opera.  Le  risultanze  di  tali
dichiarazioni sono utilizzate  anche  ai  fini  del  controllo  delle
denunce periodiche di cui all'articolo  2  della  legge  18  dicembre
1964, n. 1412. 
  Le  dichiarazioni  daranno  luogo  all'iscrizione   negli   elenchi
nominativi compilati secondo le  modalita'  e  le  procedure  di  cui
all'articolo 7, n. 5,  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito, con modificazioni, nella legge  11  marzo  1970,  n.  83,
facendo venir meno il  diritto  alla  reiscrizione  negli  elenchi  a
validita' prorogata di cui  alla  legge  5  marzo  1963,  n.  322,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo massimo di 90
giorni  nell'anno,  osservando  le  norme  vigenti  in   materia   di
assicurazione  per  la  disoccupazione  involontaria  dei  lavoratori
agricoli. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai  datori  di
lavoro in agricoltura  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
disoccupazione involontaria e' stabilito nella misura  dell'1,25  per
cento della retribuzione imponibile fissata secondo le  modalita'  di
cui all'articolo 28 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1968, n. 488.