Art. 8.

  Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi
i  compartecipanti  familiari  e  i  piccoli  coloni,  iscritti negli
elenchi  nominativi  per  almeno  101  giornate annue al lavoro, sono
corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.
  L'onere  relativo  e'  posto  a  carico  della  cassa unica per gli
assegni familiari.
  I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963,
n.  322,  e  successive  modificazioni e integrazioni, sono ammessi a
provare  l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei
suddetti   elenchi  mediante  una  dichiarazione,  convalidata  dalla
commissione  locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo
7   del   decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  11  marzo  1970,  n.  83,  da  produrre
all'Istituto  erogatore,  attestante  i  periodi  di  occupazione  in
agricoltura  nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e i datori
di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di
tali  dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle
denunce  periodiche  di  cui  all'articolo  2 della legge 18 dicembre
1964, n. 1412.
  Le   dichiarazioni  daranno,  luogo  all'iscrizione  negli  elenchi
nominativi  compilati  secondo  le  modalita'  e  le procedure di cui
all'articolo  7,  n.  5,  del  decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  11 marzo 1970, n. 83,
facendo  venir  meno  il  diritto  alla  reiscrizione negli elenchi a
validita'  prorogata  di  cui  alla  legge  5  marzo  1963  n. 322, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni   in   sede  di  prima
applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal terzo
comma  del  presente articolo dovra' essere prodotta entro il termine
di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO