Art. 2.

  Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e
dalla   legge  4  marzo  1958,  n.  132,  non  determinano  riduzioni
dell'orario  di  lavoro  negli  uffici  pubblici. E' fatto divieto di
consentire  negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che
non siano autorizzate da norme di legge.