Art. 4.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                STAMMATI - MALFATTI -
                                                            BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO