Art. 3.
Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di
concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle
amministrazioni interessate, e' autorizzato ad emanare entro 18 mesi
dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di
cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri
direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o piu' decreti aventi
forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli
aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione
degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire
l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento
delle finalita' indicate negli atti medesimi.
I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo
previa consultazione della giunta regionale ii fini dell'articolo 47,
terzo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia,
sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e
da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non
sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi
indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza
della procedura suindicata, e' altresi' delegato a emanare, con uno o
piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:
a) a favorire attivita' culturali e iniziative per la
conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le
tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;
b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a
facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini
italiani che si avvalgano della facolta' prevista dall'articolo 3 del
trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.