Art. 3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti: "Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente. La commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362. Il diploma di licenza da' accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado".