Art. 3.

  I  commi  secondo,  terzo  e  quarto dell'articolo 6 della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:
  "Sono  materie  di  esame:  italiano;  storia ed educazione civica;
geografia;  scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua
straniera;   educazione  artistica;  educazione  tecnica;  educazione
musicale; educazione fisica.
  L'esame  di  licenza  consiste  nelle  prove  scritte  di italiano,
matematica  e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su
tutte le materie indicate al comma precedente.
  La  commissione  esaminatrice  dell'esame di licenza e' composta da
tutti  i  professori delle terze classi della scuola che insegnino le
materie  di  cui al secondo comma; il presidente della commissione e'
nominato  ai  sensi  dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.
  Il  diploma di licenza da' accesso a tutte le scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado".