Art. 2.

  Il comitato e' composto:
    a)   dal   rettore  dell'universita'  o  direttore  dell'istituto
universitario,  o  da  un  loro  delegato,  che assume le funzioni di
presidente;
    b)  da  due  membri  designati  dagli  enti sportivi universitari
legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale;
    c)   da   due  studenti  eletti  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive
modificazioni e integrazioni;
    d)  dal direttore amministrativo dell'universita' o dell'istituto
universitario, o suo delegato, anche in qualita' di segretario.
  Nei  centri  in  cui  abbiano  sede  piu'  universita',  i comitati
predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.
  Con  decreto del Ministro per la pubblica istruzione sara' emanato,
entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, il
regolamento per il funzionamento dei comitati.
  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, il
rettore  dell'universita' provvede, con proprio decreto, a promuovere
la costituzione del comitato di cui al presente articolo.