Art. 2. Il comitato e' composto: a) dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; c) da due studenti eletti secondo le modalita' previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni; d) dal direttore amministrativo dell'universita' o dell'istituto universitario, o suo delegato, anche in qualita' di segretario. Nei centri in cui abbiano sede piu' universita', i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sara' emanato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per il funzionamento dei comitati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rettore dell'universita' provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del comitato di cui al presente articolo.