Art. 3.

  Alle   spese   relative  ai  programmi  di  sviluppo  previsti  dal
precedente  articolo  1 si provvede con i fondi stanziati in apposito
capitolo  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero   della  pubblica  istruzione.  Al  relativo  onere  annuo,
valutato  in  lire  1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario
1977  mediante  riduzione  del  capitolo  4111  del predetto stato di
previsione  della  spesa  per  l'anno  medesimo  e dei corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
  Per   gli   anni   finanziari  successivi  al  1977,  con  apposita
disposizione  da inserire nella legge di approvazione del bilancio di
previsione   dello   Stato,   potra'   essere  aumentato  l'ammontare
dell'onere  relativo  all'attivita' dei comitati di cui alla presente
legge.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 giugno 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                   STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO