Art. 2.

  L'articolo  5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal
seguente:
  "E'  vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo
atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo
pubblico  o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni
caso  vietato  l'uso  predetto  in occasione di manifestazioni che si
svolgano  in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico, tranne quelle di
carattere sportivo che tale uso comportino.
  Il  contravventore  e'  punito con l'arresto da sei a dodici mesi e
con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.
  Per  la  contravvenzione di cui al presente articolo e' facoltativo
l'arresto in flagranza".