Art. 3.

  Nel  corso  del  procedimento per i reati concernenti le armi e gli
esplosivi, nonche' per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286 e
306  del  codice  penale  e  dalla  legge  20  giugno 1952, n. 645, e
successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria dispone sempre, con
decreto  motivato,  il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti,
associazioni  o  gruppi,  quando in tale sede siano rinvenuti armi da
sparo,  esplosivi  o  ordigni  esplosivi  o incendiari, ovvero quando
l'immobile  sia pertinente al reato. Non puo' essere nominato custode
dell'immobile  sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui
si  procede  ne'  persona  aderente  agli enti, associazioni o gruppi
suddetti.
  Nella  flagranza  del  reato,  gli  ufficiali di pubblica sicurezza
procedono  allo  stesso  modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il
processo   verbale  all'autorita'  giudiziaria,  indicata  nel  primo
capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale.
  Quando  il  procedimento  e'  definito  con sentenza di condanna e'
sempre  ordinata  la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se
appartenente al condannato.
  Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione
dell'immobile  sequestrato  non appartenente all'imputato a chi provi
di  averne  diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia
necessario per il procedimento.