Art. 4. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila. La pena stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale e' aumentata della meta' se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena e' della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni.