Art. 4.

  Se  il  fatto  previsto  dall'articolo  624  del  codice  penale e'
commesso  su  armi,  munizioni  od  esplosivi nelle armerie ovvero in
depositi  o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica
la  pena  della  reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle
circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, numeri 1,
2,  3,  4,  5  e 7, del codice penale, la pena e' della reclusione da
cinque  a  dodici  anni  e  della  multa  da lire duecentomila a lire
seicentomila.
  La  pena  stabilita  nella prima parte dell'articolo 628 del codice
penale  e'  aumentata  della meta' se l'agente si impossessa di armi,
munizioni  o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in
depositi  o  in  altri  locali  adibiti alla custodia di essi. In tal
caso,  se  concorre  taluna  delle  circostanze  indicate nell'ultimo
capoverso  dello  stesso articolo 628, la pena e' della reclusione da
dieci  a  venti  anni  e  della multa da lire seicentomila a lire tre
milioni.