Art. 5.

  Le  disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto
6  maggio 1940, n. 635, con le rispettive successive modificazioni, e
della  legge  18  aprile  1975, n. 110, relative alla detenzione e al
porto  delle  armi,  non  si  applicano  nei riguardi degli strumenti
lanciarazzi  e  degli  artifizi  da  segnalazione  il  cui impiego e'
previsto,  per  la  sicurezza della navigazione e per la salvaguardia
della   vita   umana   in   mare,   da   disposizioni  legislative  o
regolamentari,  previo  riconoscimento  ed omologazione dei materiali
stessi nelle sedi competenti.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'ultimo comma dell'articolo 2
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
  Nell'ambito  dei  porti  la fornitura dei materiali di cui al primo
comma  e'  assicurata,  senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza
prescritte  per  il  commercio  delle  armi  e  degli  esplosivi, dai
provveditori  e  fornitori  navali  all'uopo  designati  dal capo del
compartimento   marittimo,  previo  parere  favorevole  del  prefetto
competente per territorio.
  Il Ministero della marina mercantile determina i criteri da seguire
per  le  designazioni  di  cui  al comma precedente e redige la lista
nazionale  dei  provveditori  e  fornitori abilitati al commercio nei
porti  degli  strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione,
curandone l'aggiornamento e informando di ogni variazione il Ministro
per l'interno.
  I  soggetti  indicati nel terzo comma, oltre ad adottare le cautele
prescritte,  per  il  commercio  delle  armi  e  la minuta vendita di
prodotti  esplodenti,  dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti,  sono obbligati a tenere costantemente aggiornati i registri
di cui agli articoli 35, primo e secondo comma, e 55, primo e secondo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Per  gli  effetti  del  presente  articolo possono essere tenuti in
deposito,  senza  licenza,  quantitativi  di materiali esplodenti non
eccedenti  i  limiti  indicati  nell'articolo  97 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
  La  vendita  di  materiali  di  cui ai precedenti commi deve essere
effettuata  su  esibizione  dei  documenti  relativi alle navi e alle
imbarcazioni    con   la   identificazione   degli   acquirenti,   la
registrazione  delle  relative operazioni e la stesura, limitatamente
agli  strumenti  lanciarazzi, dei prescritti moduli di rilevazione ai
fini del censimento delle armi per i servizi del competente schedario
nazionale delle armi comuni da sparo.
  Ferme  restando  le  altre prescrizioni di cui al comma precedente,
l'esibizione  del  documento relativo ai natanti non e' richiesta per
l'acquisto,  nei  quantitativi  minimi  prescritti, degli artifizi da
segnalazione  regolamentari  quando  l'acquirente dichiari, sotto sua
responsabilita'  e per iscritto, di essere in possesso di natante per
il quale non e' previsto titolo d'identificazione.
  Chiunque,  al fine di ottenere fraudolentemente il materiale di cui
al  comma  precedente,  effettua  false  dichiarazioni  e' punito con
l'arresto  da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a
lire quattrocentomila.
  Dai  documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni o da separate
dichiarazioni, da esibirsi in sede di controlli, devono risultare gli
elementi  identificativi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi
da  segnalazione  nonche'  le  date  dei  singoli  acquisti,  secondo
specifiche  attestazioni  dei  soggetti  abilitati al commercio degli
stessi materiali.
  Per  il  rifornimento  di strumenti lanciarazzi e degli artifizi da
segnalazione  nei  limiti  prescritti per le dotazioni delle navi non
sono richieste autorizzazioni di polizia ai fini dell'esportazione.
  In  caso  di  denunzia  all'autorita'  giudiziaria,  per  accertate
infrazioni,  a  richiesta  delle  competenti  autorita'  di  pubblica
sicurezza,   il   Ministero   della   marina  mercantile  dispone  la
sospensione  temporanea  dell'iscrizione nella lista di cui al quarto
comma  del soggetto abilitato alla vendita dei materiali di specie e,
in caso di condanna definitiva, la cancellazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1977

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                                              COSSIGA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO