Art. 5. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le rispettive successive modificazioni, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, relative alla detenzione e al porto delle armi, non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione il cui impiego e' previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative o regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti. Restano ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nell'ambito dei porti la fornitura dei materiali di cui al primo comma e' assicurata, senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza prescritte per il commercio delle armi e degli esplosivi, dai provveditori e fornitori navali all'uopo designati dal capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole del prefetto competente per territorio. Il Ministero della marina mercantile determina i criteri da seguire per le designazioni di cui al comma precedente e redige la lista nazionale dei provveditori e fornitori abilitati al commercio nei porti degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione, curandone l'aggiornamento e informando di ogni variazione il Ministro per l'interno. I soggetti indicati nel terzo comma, oltre ad adottare le cautele prescritte, per il commercio delle armi e la minuta vendita di prodotti esplodenti, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono obbligati a tenere costantemente aggiornati i registri di cui agli articoli 35, primo e secondo comma, e 55, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per gli effetti del presente articolo possono essere tenuti in deposito, senza licenza, quantitativi di materiali esplodenti non eccedenti i limiti indicati nell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La vendita di materiali di cui ai precedenti commi deve essere effettuata su esibizione dei documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni con la identificazione degli acquirenti, la registrazione delle relative operazioni e la stesura, limitatamente agli strumenti lanciarazzi, dei prescritti moduli di rilevazione ai fini del censimento delle armi per i servizi del competente schedario nazionale delle armi comuni da sparo. Ferme restando le altre prescrizioni di cui al comma precedente, l'esibizione del documento relativo ai natanti non e' richiesta per l'acquisto, nei quantitativi minimi prescritti, degli artifizi da segnalazione regolamentari quando l'acquirente dichiari, sotto sua responsabilita' e per iscritto, di essere in possesso di natante per il quale non e' previsto titolo d'identificazione. Chiunque, al fine di ottenere fraudolentemente il materiale di cui al comma precedente, effettua false dichiarazioni e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. Dai documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni o da separate dichiarazioni, da esibirsi in sede di controlli, devono risultare gli elementi identificativi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nonche' le date dei singoli acquisti, secondo specifiche attestazioni dei soggetti abilitati al commercio degli stessi materiali. Per il rifornimento di strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nei limiti prescritti per le dotazioni delle navi non sono richieste autorizzazioni di polizia ai fini dell'esportazione. In caso di denunzia all'autorita' giudiziaria, per accertate infrazioni, a richiesta delle competenti autorita' di pubblica sicurezza, il Ministero della marina mercantile dispone la sospensione temporanea dell'iscrizione nella lista di cui al quarto comma del soggetto abilitato alla vendita dei materiali di specie e, in caso di condanna definitiva, la cancellazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO