IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione; Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni; Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1. Soppressione uffici centrali A seguito del trasferimento e della delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'art. 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successiva legge 27 novembre 1976, n. 894, nonche' a seguito del trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei loro statuti, sono soppressi, a decorrere dal 1 gennaio 1978, salvo quanto disposto dall'art. 2, presso le amministrazioni statali, gli uffici centrali di cui agli articoli seguenti.