IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  6  della  legge  22 luglio 1975, n. 382, concernente
norme   sull'ordinamento   regionale  e  sulla  organizzazione  della
pubblica amministrazione;
  Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali  di  cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive integrazioni;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione
parlamentare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  l'interno,  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione,
per  i  lavori  pubblici,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per i
trasporti,  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato, per il
lavoro  e la previdenza sociale, per la sanita' e per il turismo e lo
spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Soppressione uffici centrali

  A seguito del trasferimento e della delega di funzioni statali alle
regioni  a  statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti
dall'art.  1,  primo  comma,  lettere  a) e c), della legge 22 luglio
1975,  n. 382, e successiva legge 27 novembre 1976, n. 894, nonche' a
seguito  del trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto
speciale  e alle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione
dei  loro  statuti,  sono  soppressi, a decorrere dal 1 gennaio 1978,
salvo quanto disposto dall'art. 2, presso le amministrazioni statali,
gli uffici centrali di cui agli articoli seguenti.