Art. 2.
                       Ministero dell'interno

  Presso  il  Ministero dell'interno sono soppresse a decorrere dal 1
settembre 1977:
    a) la Direzione generale dell'assistenza pubblica;
    b)  l'Amministrazione  per le attivita' assistenziali italiane ed
internazionali.
  Le  funzioni  relative ai centri assistenziali di pronto intervento
in  caso  di  calamita',  gia' svolte dalla Direzione generale di cui
alla  lettera  a),  sono  trasferite  alla  Direzione  generale della
protezione civile e dei servizi antincendi.
  Le  funzioni  relative  agli interventi assistenziali straordinari,
agli interventi previsti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della
Costituzione, all'adempimento di accordi internazionali in materia di
assistenza,  ai rapporti con gli organismi assistenziali stranieri ed
internazionali,   all'assistenza   dei  profughi  stranieri  fino  al
riconoscimento  della qualifica di rifugiato, nonche' quelle relative
alle  attivita'  connesse all'esercizio della funzione di indirizzo e
di  coordinamento,  sono  riunite in una unica direzione generale che
assume la denominazione di "Direzione generale dei servizi civili".
  Al  riordinamento  interno  dei  servizi relativi alle funzioni non
trasferite  alle regioni, di cui al precedente comma, si provvede con
decreto  del  Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per
il tesoro.
  Le  Direzioni  generali  degli  affari  di culto e del fondo per il
culto  sono  fuse,  a  decorrere  dal  1  ottobre  1977,  in un'unica
direzione generale che assume la denominazione di "Direzione generale
degli affari dei culti".
  Al  riordinamento  interno  dei  servizi  della  predetta direzione
generale  si  provvede  con  decreto  del  Ministro per l'interno, di
concerto con il Ministro per il tesoro.