Art. 3.
                 Ministero della pubblica istruzione

  Presso il Ministero della pubblica istruzione sono soppressi:
    a)   la  Direzione  generale  per  l'edilizia  scolastica  e  per
l'arredamento della scuola;
    b) la Direzione generale per l'educazione popolare;
    c) l'ispettorato per l'assistenza scolastica previsto dall'art. 2
della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
  Al  riordinamento  interno  dei  servizi  relativi alle funzioni in
materia  di  edilizia  scolastica  e  di  educazione degli adulti non
trasferite  alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Le  funzioni  del soppresso ispettorato per l'assistenza scolastica
non  trasferite  alle regioni sono attribuite alla Direzione generale
per il personale e per gli affari generali ed amministrativi.