Art. 3. Ministero della pubblica istruzione Presso il Ministero della pubblica istruzione sono soppressi: a) la Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola; b) la Direzione generale per l'educazione popolare; c) l'ispettorato per l'assistenza scolastica previsto dall'art. 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264. Al riordinamento interno dei servizi relativi alle funzioni in materia di edilizia scolastica e di educazione degli adulti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Le funzioni del soppresso ispettorato per l'assistenza scolastica non trasferite alle regioni sono attribuite alla Direzione generale per il personale e per gli affari generali ed amministrativi.