Art. 4.
                    Ministero dei lavori pubblici

  Presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi:
    a)  la  "Direzione  generale  della  viabilita' ordinaria e nuove
costruzioni ferroviarie".
  Le  funzioni  della  predetta  direzione  generale non trasferite o
delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale o alle
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  sono  esercitate  dalla
"Direzione   generale  dell'edilizia  statale  e  sovvenzionata".  Le
funzioni  attribuite all'ispettorato circolazione e traffico e quelle
attribuite   all'ispettorato   nuove   costruzioni  ferroviarie  sono
esercitate  dai predetti ispettorati che vengono trasferiti presso la
"Direzione   generale   dell'urbanistica"  alla  quale  e'  parimenti
trasferita la divisione "nuove costruzioni ferroviarie". La divisione
"viabilita' ordinaria" e' soppressa;
    b) la "Direzione generale delle opere igieniche".
  Le  funzioni  della  predetta  direzione  generale non trasferite o
delegate  alle  regioni  a  statuto ordinario od a statuto speciale e
alle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, sono esercitate dalla
Direzione  generale  dell'edilizia  statale  e  sovvenzionata,  salvo
quelle  concernenti  la tutela delle acque dall'inquinamento e quelle
relative  al  piano  regolatore  degli acquedotti che sono esercitate
dalla  Direzione  generale  delle  acque  e degli impianti elettrici,
presso' la quale e' trasferita la divisione piano regolatore generale
degli acquedotti.
  La "divisione edilizia ospedaliera" e' soppressa;
    c) la "Direzione generale dei servizi speciali".
  Le  funzioni  della  predetta  direzione  generale non trasferite o
delegate  alle  regioni  a  statuto ordinario od a statuto speciale e
alle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, sono esercitate dalla
"Direzione  generale  dell'edilizia  statale  e sovvenzionata", salvo
quelle  concernenti  i  pronti interventi sui corsi di acqua che sono
esercitate  dalla  "Direzione  generale  delle acque e degli impianti
elettrici".
  La  divisione  "costruzione  edifici  di  culto" e' trasferita alla
Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata.
  La  divisione  "consolidamento  e  trasferimento  abitati" e quella
"gestione stralcio alloggi economici e popolari" sono soppresse;
    d)  l'ispettorato  centrale  per  la  ricostruzione  edilizia. Le
funzioni  del  predetto  ispettorato  non  trasferite o delegate alle
regioni  a  statuto  ordinario  od a statuto speciale e alle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono  esercitate  dalla  Direzione
generale  dell'edilizia  statale  e sovvenzionata, presso la quale e'
trasferita la divisione amministrativa;
    e)  la  divisione  "affari  legislativi  e generali relativi alla
utilizzazione   delle  acque  pubbliche  e  dei  bacini  imbriferi  e
montani",  presso  la Direzione generale delle acque e degli impianti
elettrici;
    il   primo   ufficio   tecnico   presso   la  Direzione  generale
dell'urbanistica;
    l'ufficio  tecnico  presso  la  Direzione  generale  dei  servizi
speciali.
  Le  Direzioni  generali  dell'urbanistica e dell'edilizia statale e
sovvenzionata, con le nuove attribuzioni, assumono rispettivamente la
denominazione  di Direzione generale del coordinamento territoriale e
Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali.