Art. 9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono soppresse: 1) la Direzione generale dell'artigianato e piccola industria; 2) nell'ambito della Direzione generale della produzione industriale, la divisione consorzi industriali; 3) nell'ambito della Direzione generale delle miniere, la divisione acque minerali e termali, cave e torbiere. Al riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli uffici predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.