Art. 11. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalita', esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge. A tale fine il Comitato parlamentare puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attivita' dei Servizi e formulare proposte e rilievi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente. In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.