Art. 11.

  Il   Governo   riferisce  semestralmente  al  Parlamento,  con  una
relazione  scritta,  sulla  politica informativa e della sicurezza, e
sui risultati ottenuti.
  Un  Comitato  parlamentare costituito da quattro deputati e quattro
senatori  nominati  dai  Presidenti dei due rami del Parlamento sulla
base   del   criterio  di  proporzionalita',  esercita  il  controllo
sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.
  A  tale  fine  il Comitato parlamentare puo' chiedere al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  e al Comitato interministeriale di cui
all'articolo  2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e
dell'attivita' dei Servizi e formulare proposte e rilievi.
  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri puo' opporre al Comitato
parlamentare,   indicandone  con  sintetica  motivazione  le  ragioni
essenziali,   l'esigenza   di  tutela  del  segreto  in  ordine  alle
informazioni  che  a  suo  giudizio eccedono i limiti di cui al comma
precedente.
  In  questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza
assoluta  dei  suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia
fondata,  ne  riferisce  a  ciascuna  delle Camere per le conseguenti
valutazioni politiche.
  I  componenti  del  Comitato parlamentare sono vincolati al segreto
relativamente  alle  informazioni  acquisite  e  alle  proposte  e ai
rilievi  formulati  ai  sensi  del terzo comma. Gli atti del Comitato
sono coperti dal segreto.