La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
    a)  patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali;
    b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
    c)  protocollo  facoltativo  al  patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici.