Art. 10.

  Alla   lettera   b)   dell'articolo   205  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli"
sono sostituite con le parole "loro coniuge e figli".