Art. 11.

  Le  prestazioni  ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita
dal  Fondo  pensioni  per  i lavoratori dipendenti, sono estese, alle
stesse  condizioni  previste  per  la  moglie  dell'assicurato  o del
pensionato,  al  marito  dell'assicurata  o della pensionata deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  La  disposizione  di  cui  al  precedente comma si applica anche ai
dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonche' in materia di
trattamenti      pensionistici     sostitutivi     ed     integrativi
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  e  di  trattamenti  a  carico di fondi,
gestioni  ed  enti  istituiti  per lavoratori dipendenti da datori di
lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima,
per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.